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Art. 1

Nell’ambito della Federazione nazionale della Stampa italiana è costituito il Gruppo Nazionale Giornalisti Uffici Stampa (GUS Nazionale) con sede a Milano in Viale Monte Santo 7. Ne fanno parte tutti gli iscritti ai GUS regionali o interregionali che abbiano i requisiti per appartenervi. Ogni GUS regionale o interregionale può essere costituito con un minimo di 10 soci.

Art. 2

Finalità del gruppo sono:

  1. mantenere e consolidare i vincoli di collaborazione fra i soci;
  2. facilitare la loro attività, affermando la professionalità giornalistica del lavoro svolto negli Uffici Stampa;
  3. favorire la preparazione specifica e promuovere ogni possibile elevazione delle condizioni morali e materiali inerenti alla loro attività;
  4. collaborare con gli Organi di categoria nel difendere ed elevare il prestigio della professione.

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Art. 3

Possono appartenere al GUS i giornalisti (professionisti o pubblicisti) iscritti alle Associazioni regionali della stampa che non facciano parte già di più di un Gruppo di specializzazione, fatti salvi i diritti di anzianità,  e che svolgano attività professionale presso uffici di enti pubblici o privati o di istituzioni o aziende con qualifica debitamente riconosciuta:

  1. Nella loro autonoma decisione i Gruppi regionali o interregionali invieranno copia della scheda di adesione dei singoli soci al Gruppo Nazionale per l’aggiornamento degli elenchi.
  2. Possono altresì rimanere iscritti al GUS i giornalisti che abbiano raggiunto i 15 anni di attività in questa specializzazione.
Art. 4

La qualifica di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie,  fermo restando l’obbligo del pagamento delle quote dell’anno in corso, per le seguenti cause, su delibera del Consiglio:

  1. perdita dei requisiti, dopo un anno consecutivo;
  2. morosità, dopo un anno di sospensione dei pagamenti;
  3. radiazione.

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Art. 5

Organi del GUS Nazionale sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio Revisori dei Conti. 


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Art. 6

All’assemblea ordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno. La convocazione è fatta dal Presidente su conforme decisione del Consiglio Direttivo. 

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’avviso di convocazione con o.d.g., tanto per l’assemblea ordinaria quanto per l’assemblea straordinaria, deve essere inviato al domicilio dei soci con un preavviso di almeno 15 giorni.

In casi di urgenza l’Assemblea nazionale straordinaria è valida quale che sia il termine di preavviso per la convocazione.

Il Presidente può stabilire, nell’avviso di convocazione, che se alla prima convocazione non venga raggiunto il numero legale dei soci, e cioè la metà più uno degli iscritti, si tenga nelle stessa giornata, e almeno ad un’ora di distanza, la seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe scritte da parte di altri soci ed esprimere il voto a loro nome in tutte le votazioni che non riguardino però elezioni a cariche permanenti.
Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti.

Art. 7

All’assemblea ordinaria, oltre alla trattazione di altri temi eventualmente all’o.d.g., spetta:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello di previsione per l’anno in corso; 
  2. la fissazione della data per le elezioni delle cariche sociali; 
  3. la delibera su ogni proposta rientrante nelle attribuzioni a essa demandata dal presente Statuto o comunque richiesta dal funzionamento del Gruppo, salvo il disposto dell’art. 15. 

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Art. 8

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza del gruppo a tutti gli effetti e dispone l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’assemblea. 
Ha inoltre il dovere di promuovere, anche d’ufficio, l’intervento del Gruppo e degli Organi di categoria in tutti i casi ove sia necessario per la tutela sindacale e professionale dei soci.

Art. 9

Nei casi di non disponibilità per malattia o per altri motivi il Presidente viene sostituto dal Vicepresidente o, se questi fosse impedito, da uno dei Consiglieri designato dal Consiglio Direttivo volta per volta. In caso di indisponibilità permanente per dimissioni o altra causa, il Vicepresidente, sentita la Giunta Esecutiva, convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Se la indisponibilità permanente o le dimissioni si verificano nell’ultimo semestre della scadenza naturale del mandato biennale, viene sostituito fino alle nuove elezioni dal Vicepresidente e, se questi ne fosse impedito, da uno dei consiglieri designato dal Consiglio Direttivo.


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Art. 10

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni ed è composto da tanti Consiglieri quanti sono i Gruppi regionali e interregionali. I gruppi con più di 40 iscritti hanno diritto ad un Consigliere ogni 40 iscritti o frazione di 40. 

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo anche il rappresentante designato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

I GUS regionali eleggono autonomamente i propri rappresentanti  in seno al Consiglio Direttivo Nazionale. La designazione e le eventuali successive variazioni dei rappresentanti regionali devono essere comunicate ufficialmente alla presidenza del GUS Nazionale.

Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo elegge con voto segreto il presidente e il Vicepresidente. Nella stessa riunione nomina inoltre la Giunta esecutiva ed un segretario – tesoriere, che può anche non far parte del Consiglio Direttivo, e in questo caso lo integra con voto consultivo.
Elegge inoltre il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e potrà essere riunito, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2/5 di Consiglieri, per la sede di convocazione si seguiranno, ove possibile, le indicazioni che i consiglieri esprimeranno di volta in volta.

Il Consiglio Direttivo delibera legalmente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti. A parità di voto è deliberante quello del Presidente, salvo nelle votazioni a scrutinio segreto.
Al Consiglio Direttivo compete:

  1. esplicare i compiti per conseguire, nei limiti dello Statuto, gli scopi del Gruppo; 
  2. provvedere alla gestione del Gruppo in tutte le attività in armonia con le leggi dell’Ordine dei Giornalisti e lo Statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana; promuovere iniziative di collaborazione e di coordinamento con la Federazione nazionale della Stampa. Con l’Ordine professionale e con l’INPGI; 
  3. eseguire le delibere dell’assemblea 
  4. fissare la convocazione delle assemblee, stabilendone l’o.d.g. 
  5. stabile sentiti i GUS regionali e interregionali, i contributi ordinari e straordinari a carico dei soci; 
  6. amministrare il patrimonio del Gruppo; 
  7. provvedere alla riscossione delle entrate e alle spese ordinarie e straordinarie; 
  8. quanto altro possa rendersi necessario al buon funzionamento del gruppo. 

Almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo deve convocare tutti i presidenti dei gruppi regionali, siano essi componenti del Consiglio Direttivo o meno, per una consultazione sui principali problemi della categoria.


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Art. 12

La Giunta Esecutiva, presieduta dal Predente, è composta dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e da tra consiglieri. Fa parte della Giunta anche il segretario – tesoriere con voto consultino.

La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo; esamina e decide con lui i casi più urgenti e li sottopone poi a ratifica dal Consiglio Direttivo. La Giunta viene convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.


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Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletti dal Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione. Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno un Presidente. Esso ha i compiti previsti del Codice Civile e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.


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Art. 14

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene in data fissata dall’Assemblea (comma b – art. 7) e comunque entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato, nell’ambito dei GUS regionali o interregionali per un numero di consiglieri in rapporto al numero dei soci (art. 10) . Sono eletti alle cariche i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità vale:

  1. l’anzianità di inscrizione al Gruppo;
  2. quella d’iscrizione dell’Associazione regionale di stampa. 

In caso di parità di iscrizione, vale l’anzianità anagrafica.

Art. 15

Hanno diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 16

Il Presidente uscente convoca, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, i membri eletti a far parte del nuovo Direttivo per l’insediamento e le elezioni delle nuove cariche.


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Art. 17

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, sentiti i GUS regionali o interregionali, di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l’approvazione di norme o iniziative o proposte di notevole importanza comprese eventuali modifiche allo Statuto.

Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno un terzo dei soci o da 2/3 del Consiglio direttivo. 

Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti, salvo che per le modifiche di Statuto, per le quali è richiesto un numero di voti pari ad almeno due terzi dei soci.


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Art. 18

Le proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio direttivo, o da almeno 1/3 dei soci, devono essere portate a conoscenza degli iscritti 15 giorni prima dell’Assemblea ordinaria o straordinaria che deve discuterle.

Le modifiche si intendono approvate se ottengono un numero di voti pari ad almeno due terzi dei soci.

Le modifiche possono essere approvate con votazione per corrispondenza e con le modalità previste dall’art. 17.


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Art. 19

Lo scioglimento del Gruppo deve essere deliberato dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo, presenti almeno due terzi dei soci. Le eventuali attività patrimoniali, residue delle liquidazioni, devono essere consegnate alla Federazione Nazionale della Stampa italiana perché le destini all’assistenza degli iscritti.

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme sancita dallo Statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.